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LA LEGGE REGIONALE 11/2012
LA LEGGE REGIONALE 11/2012
Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11
Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo.(Finalità)1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell’individuo.2. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l’induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l’autodeterminazione dell’individuo.3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge.(Progetti di sostegno per l’individuo)1. I progetti volti ad attuare le finalità della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l’autodeterminazione dell’individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l’attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.(Sportelli per le vittime)1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell’articolo 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l’identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all’articolo 1, comma 2;c) promuovono l’organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all’articolo 1, comma 2.(Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime)1. Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell’assistenza legale.2. La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 è accettata qualora:
a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all’articolo 3;b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne.(Regolamento di attuazione)1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;b) i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.(Disposizioni finanziarie)1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione “Contributi per progetti di sostegno contro forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione”.2. Per le finalità previste dall’articolo 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con la denominazione “Contributi per l’assistenza psicologica e la tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali”.3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 40.000 euro per l’anno 2012 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2012&LEX=0011&tip=0&id=LA LEGGE REGIONALE 11/2012
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